Come funzionerà l’esame di quest’anno per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado? Leggiamo insieme l’ordinanza ministeriale e chiariamoci le idee. La mia seconda mini-guida.

 

 

Come funzionerà l’esame di quest’anno per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado? Leggiamo insieme l’ordinanza ministeriale e chiariamoci le idee. La mia seconda mini-guida.

DOPO aver pubblicato, in questo articolo, una prima mini-guida dedicata allo svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione — l’esame di terza media —, ecco la seconda, dedicata questa volta all’esame finale della scuola secondaria di secondo grado, cioè l’esame di maturità.

Prenderò quindi in esame l’ordinanza ministeriale, pubblicata a marzo, dal titolo Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. Questa mini-guida è assolutamente “speculare” rispetto alla precedente: ha la stessa struttura e si sofferma in particolare sulle indicazioni per gli studenti con disturbi dell’apprendimento e altre difficoltà.

L’ordinanza ministeriale

Come quella per l’esame di terza media, l’ordinanza 14 marzo 2022 è scaricabile dal sito del MIUR, ma per comodità dei miei lettori l’ho messa a disposizione a questo link.

Anche questa volta, io affronterò soltanto gli aspetti maggiormente interessanti per i ragazzi e i genitori, tralasciando quelli più tecnici o prettamente normativi.

Come si svolgerà l’esame

L’articolo 2 dell’ordinanza stabilisce che l’esame avrà inizio il giorno 22 giugno alle ore 8.30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

Agli articoli 17 e successivi possiamo leggere le modalità di svolgimento dell’esame, che qui riassumo per punti.

  • Le prove da sostenere saranno: una prova scritta di lingua italiana, una seconda prova scritta su una materia di indirizzo, un colloquio orale; ovviamente, per gli studenti valdostani si aggiunge una terza prova scritta di lingua francese.
  • Per quanto riguarda la seconda prova scritta, sul sito del MIUR è possibile scaricare gli allegati che contengono le specifiche materie sulle quali verterà in ciascuna scuola. Sono tantissime, per cui non le riporto qui; a titolo di esempio, per i licei classici sarà latino, per quelli scientifici matematica. Ma ai nostri ragazzi gli insegnanti lo hanno sicuramente già comunicato!
  • Il colloquio orale parte dall’analisi del materiale scelto dalla commissione — «un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema» recita l’articolo 22 al punto 3 —, da cui gli studenti dovranno dimostrare di conoscere argomenti e contenuti delle materie studiate.
  • Nel colloquio dovranno rientrare sia una presentazione dell’esperienza svolta nel PCTO, sia la dimostrazione di conoscenze e capacità critiche nell’ambito dell’educazione civica.

Alunni con disabilità, DSA e BES

Nell’articolo 24 dell’ordinanza sono contenute le indicazioni relative agli studenti con disabilità (attestata in base alla legge 104/1992).

  • La tipologia delle prove d’esame è stabilita dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni contenute nel PEI: possono essere prove con valore equipollente o non equipollente. Se equipollenti, al termine dell’esame lo studente otterrà il diploma di maturità — o, comunque, l’equivalente titolo di studio conclusivo del ciclo —; se non equipollenti, lo studente otterrà un attestato di credito formativo.
  • Durante le prove, la commissione può avvalersi del supporto degli insegnanti di sostegno e di eventuali altri esperti che abbiano seguito il ragazzo durante l’anno scolastico.
  • Naturalmente, sempre in base al PEI le prove potranno essere differenziate e gli studenti potranno servirsi degli ausili tecnici o didattici già utilizzati in corso d’anno.

Le indicazioni per gli studenti con DSA e BES sono invece riportate nell’articolo 25. I ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010 svolgeranno l’esame sulla base dei rispettivi piani didattici personalizzati. Quindi:

  • possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP;
  • possono godere di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
  • possono ascoltare i testi delle prove scritte registrati in formato MP3;
  • la commissione può anche individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte;
  • per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, «la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico»;
  • infine, le griglie di valutazione vengono adattate, se necessario, al PDP.

Se la certificazione di DSA prevede l’esonero dallo studio della lingua straniera — per i Valdostani questo vale solo per la lingua inglese —, il decreto stabilisce che questi studenti «in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo». Dunque, come ho già spiegato in diverse occasioni, l’esonero completo dallo studio delle lingue straniere (per noi, l’inglese) — caso piuttosto raro — non consente di ottenere il diploma di maturità.

Invece, nel caso in cui la certificazione preveda soltanto la dispensa dalle prove scritte in lingua straniera — è questo il caso che si verifica più frequentemente —, se la lingua medesima fosse oggetto della seconda prova scritta (pensiamo al caso del liceo linguistico) lo studente sosterrà una prova orale sostitutiva di quella scritta.

Diversa è, infine, la situazione per i ragazzi con bisogni educativi speciali non rientranti nelle previsioni delle leggi 104/1992 e 170/2010. Per loro, leggiamo al punto 6 dell’articolo 25 dell’ordinanza, «non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno».

Da quanto abbiamo visto deriva l’importanza del “mantra” che ogni anno ripeto ai genitori dei ragazzi che frequentano il quinto anno: è davvero fondamentale che il PDP o il PEI di questo anno scolastico siano compilati con attenzione dai consigli di classe; contengano tutte le strategie didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le modalità di valutazione più adeguati ai disturbi diagnosticati; e vengano verificati insieme ai genitori entro la fine di aprile o i primi giorni di maggio.

Questo perché, generalmente a maggio, le scuole devono inviare al Ministero gli elenchi nominativi dei ragazzi che sosterranno l’esame, unitamente ai PDP di quelli certificati o BES e ai PEI di quelli attestati. Quanto è contenuto in questi documenti, come abbiamo visto sopra, farà fede per lo svolgimento dell’esame da parte degli alunni con difficoltà.

Non esitate a contattarmi per un appuntamento in studio oppure online, nel caso in cui abbiate necessità di una consulenza più approfondita sull’esame o di un aiuto ai vostri figli nella sua preparazione.


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